
VASCHE DI RACCOLTA
La funzione delle vasche di raccolta è proteggere le falde acquifere da sostanze inquinanti e pericolose. La vasca di raccolta deve avere un volume pari al 33% dei contenitori stoccati e comunque mai inferiore al volume del contenitore più grande.
Qualora lo stoccaggio delle sostanze si trovasse in una zona di tutela della falda idrica, tutto il volume stoccato deve poter essere contenuto nella vasca di raccolta (100%).
L'installazione delle vasche di raccolta deve avvenire su superfici piane in luoghi protetti dall'acqua piovana.
Lo stoccaggio di sostanze e il travaso delle stesse devono avvenire attenendo si scrupolosamente alle indicazioni contenute nelle schede di sicurezza delle singole sostanze.
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I materiali di cui è costituita la vasca di raccolta devono essere compatibili con i prodotti che vengono stoccati. Per lo stoccaggio della maggior parte delle sostanze chimiche si possono si possono utilizzare vasche di raccolta in acciaio (FE360).
Per le sostanze corrosive quali acidi/basi è necessario utilizzare delle vasche di raccolta in polietilene.
Se non vi sono indicazioni specifiche nelle tabelle di resistenza, il materiale delle vasche può essere il medesimo del contenitore di stoccaggio della sostanza.
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D.P.R. N. 915 DEL 10.09.82 (note generali)
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Si definisce "sostanza chimica pericolosa" una sostanza che può arrecare danni immediati o differiti nel tempo, a persone che ne vengono a contatto oppure all'ambiente.
La classificazione secondo la normativa avviene mediante l'apposizione di etichette sulle sostanze. Tali etichette riportano figure simboli che richiamano intuitivamente l'effetto nocivo dell'agente chimico relativo, accompagnati da sigle e parole che ne descrivono le caratteristiche di pericolo.
La descrizione più dettagliata viene data dalle cosiddette "frasi di rischio" che sono indicate con la lettera "R" seguita da uno o più numeri.
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Tutti gli articoli sono conformi a leggi e disposizioni:
vDM 31/07/1934 (G.Uff. 28sett. n.228)
vD. LGS. 626/94
vD.LT. 05/02/1997 n. 22
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vD.M. 392/96 art. 1-2 e all. "C"
vD.P.R. 915 del 10/09/82 Del. 27/07/84
vLegge 475 del 09/11/78
vONU ADR. RID. |
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TUTELA DELLE ACQUE
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D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 - testo vigente
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Testo aggiornato e coordinato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998 n. 128".
(Supplemento ordinario n. 153/L alla G.U. 18 sett. 2000 n. 218)
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PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
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Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372
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Attuazione della direttiva 967617 CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento (G.U. 26 ottobre 1999 n. 252)
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DIRETTIVE SUI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
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Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 ( e successive modifiche ed integrazioni)
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Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (pubblicato nel suppl. ord. alla G.U. 15 febbraio 1997 n. 38, entrato in vigore il 2 marzo 1997)
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SERBATOI INTERRATI
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Decreto Ministeriale 24 maggio 1999 n. 246
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Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati. (G.U. n. 176, 29 luglio 1999, Serie Generale)
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TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE
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Decreto Ministeriale 15 maggio 1997
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Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio della unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE. (G.U. n. 128 del 4 giugno 1997 - Serie Generale)
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Articolo 168 Codice Stradale e Norme A,D.R.
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Disciplina del trasporto su strada materiali pericolosi di cui alla Legge 12 agosto 1962 n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni.
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